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Istituzione del registro delle unioni civili

Premesso che

– l’affermarsi di nuove culture e costumi di vita, ha fatto sì che gli ultimi decenni abbiano coinciso, non solo nel nostro paese, con un progressivo e sostanziale modificarsi dei rapporti interpersonali e delle forme di convivenza, dando così vita sempre più diffuso e praticato fenomeno delle unioni di fatto;

– si definiscono “unioni di fatto” tutte quelle forme di convivenza stabile tra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, ma non da vincolo matrimoniale;


Considerato che

– la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce all’art. 21 che: “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura (…).

Considerato inoltre che

– le unioni di fatto trovano garanzia nell’art. 2 della Costituzione Italiana, quale riconoscimento delle formazioni sociali (sentenza Corte Costituzionale n. 237/1986);

– la regione Calabria, con Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25, si è dotata di uno Statuto che ha previsto “il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività” (art. 2, c. 2, lett. f);

– la regione Toscana, con Statuto approvato il 19 luglio 2004, “tutela la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio” (art. 4, c. 1, lett. g) statuendo inoltre, tra le finalità prioritarie della Regione, “il riconoscimento delle altre forme di convivenza” (art. 4, c. 1, lett. h) e rigettando “ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all’etnia, all’orientamento sessuale” (art. 4, c. 1, lett. s);
– la regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 31 marzo 2005, n. 13, ha riconosciuto l’importanza “delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento” (art. 9, c. 1, lett. b);

– il Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il 17 luglio 2013 una Risoluzione che chiede una legge statale sulle unioni civili che comprenda anche i registri comunali;

– la Regione Lazio, nel proprio Statuto, “Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce
l’eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (art. 6, c. 3);

Rilevato che

– secondo l’Istat nel 2011 sono state celebrate 204.830 nozze mentre sono 972mila le coppie che hanno scelto di formare una famiglia al di fuori del vincolo matrimoniale (unioni di fatto e il fenomeno è in continua espansione (si è passati dalle 500mila circa del 2008 alle 972mila del 2011);

– in Italia le unioni di fatto non sono disciplinate da nessuna normativa specifica, a livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti;

– nella società civile c’è  di fatto un riconoscimento del valore delle unioni di fatto tanto che recentemente, il 30 novembre 2013, il Consiglio Nazionale del Notariato ha svolto una giornata, denominata “Contratti di convivenza Open day”, durante la quale si sono svolti sul territorio una serie di incontri formativi dedicati al tema della convivenza. Attraverso i “contratti di convivenza” predisposti dal Notariato secondo le norme di legge previste dall’ordinamento vigente, si possono disciplinare contrattualmente diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto.


Rilevato inoltre che

– nella Regione Lazio, i comuni di Tarquinia (Viterbo), Ariccia (Roma), Ciampino (Roma), Pomezia (Latina), Cassino (Frosinone), Bassano Romano (Viterbo), Canepina (Viterbo) hanno approvato l’istituzione di registri delle unioni;

– nel Comune di Roma, i Municipi X, VI, XI, XV, XVI (vecchi circoscrizioni) e Municipi XIV e III (nuove circoscrizioni) hanno approvato l’istituzione di registri delle unioni civili;

Impegna il Presidente della Regione Lazio e la Giunta

– ad attivarsi affinché si pervenga all’approvazione di una legge statale che istituisca in ogni Comune (e quindi in ogni Comune della Regione Lazio) il Registro delle unioni civili, al quale persone dello stesso sesso o di sesso diverso possono iscriversi e depositare un contratto con il quale definiscono le modalità della loro vita in comune.

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